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ANAC, nuove linee guida sul whistleblowing

ANAC, nuove linee guida sul whistleblowing

L’ANAC, con la delibera n. 496 del 9 giugno 2021, ha divulgato le nuove Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. 165/2001.

Le linee di indirizzo dell’Autorità Anticorruzione italiana, attuative della disciplina sul Whistleblowing contenuta nella L. n. 179 del 2017, si propongono di offrire strumenti applicativi per la tutela del dipendente che intenda denunciare fatti illeciti appresi durante la propria attività lavorativa alle dipendenze di una pubblica amministrazione o di altro ente equiparato ad un organismo pubblico (ad es. le società controllate dalle PA).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELLE GARANZIE PER I SEGNALANTI.

Sono diversi gli aspetti che la delibera ANAC 496/2021 mette in risalto relativamente alla disciplina del whistleblowing. 

Il primo riguarda il perimetro entro cui le tutele approntate dal Legislatore operano, quello che – in altri termini – viene definito l’ambito oggettivo di applicabilità delle stesse, e che presenta due confini:

  1. da un lato, le segnalazioni inerenti gli illeciti conosciuti dal dipendente;
  2. dall’altro le comunicazioni di misure ritorsive subite dal segnalante e connesse alla segnalazione. 

Con riferimento al primo aspetto, le segnalazioni possono essere indirizzate sia all’RPCT che all’ANAC. Tuttavia, nonostante detta scelta sia per il segnalante discrezionale, l’Autorità ha conferito carattere prioritario alla segnalazione all’RPCT, al fine di favorire i canali di informazione interni.  

Al contrario, l’art. 54-bis c.1 D.Lgs. 165/2001 attribuisce le comunicazioni di misure ritorsive subite dal segnalante alla competenza esclusiva all’ANAC. 

Quanto ai requisiti che la segnalazione deve esprimere per consentire l’attivazione le garanzie proprie per i whistleblower, l’Autorità indica alcuni elementi indefettibili quali: 

  1. La qualifica di dipendente pubblico” o equiparato che deve essere rivestita dal segnalante;
  2. Il fatto che la segnalazione debba riferire di “condotte illecite” delle quali il dipendente sia venuto a conoscenzain ragione del proprio rapporto di lavoro”; 
  3. L’“interesse all’integrità della pubblica amministrazione” a cui la segnalazione stessa deve tendere; 
  4. L’inoltro della stessa ad almeno uno dei quattro di destinatari indicati nell’art. 54-bis, co. 1 TU Pubblico Impiego e cioè il RPCT, l’ANAC, l’Autorità giudiziaria ordinaria o quella contabile). 

Sempre con riferimento all’ambito oggettivo di applicabilità delle tutele apprestate per i segnalanti, a parere dell’ANAC la segnalazione è sottratta alla possibilità di accesso. 

Nonostante il silenzio della Legge 179/2017 sul punto, infatti, l’Autorità ritiene che – in linea con il senso delle tutele riservate al segnalante – “la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; escluse dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all’accesso di cui all’art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali” (par. 2, parte terza, pag. 36).

Per quel che concerne, invece, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle segnalazioni, le Linee Guida, richiamando quanto previsto all’art. 54-bis c.2, individuano quali destinatari della normativa di protezione: “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso il dipendente di cui all’art. 3; i dipendenti degli enti pubblici economici; i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”. 

3. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.

Altro tema al centro del documento di indirizzo dell’ANAC sul whistleblowing è quello relativo alla gestione della segnalazione. 

A questo proposito l’Autorità “raccomanda di prestare molta attenzione alla tutela della riservatezza del segnalante nel momento in cui si renda necessario per il RPCT coinvolgere terzi soggetti (interni o esterni all’amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati”.

  1. Una delle ipotesi tipiche di interlocuzione con soggetti terzi è quella della segnalazione che rappresenti fatti di reato per cui si rende obbligatorio informare l’Autorità giudiziaria. In tale circostanza l’RPCT dovrà operare sempre nell’ottica di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante evidenziando all’Autorità competente che trattasi di segnalazione proveniente da un soggetto cui l’ordinamento riconosce le tutele di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Ed anche nel caso in cui l’identità del segnalante fosse richiesta dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, l’RPCT dovrà comunicarla avendo cura di notificare l’evento al segnalante.
  2. Ancora più rafforzata, invece, è la protezione dell’identità del segnalante nel caso in cui il coinvolgimento di soggetti terzi nell’istruttoria conseguente alla segnalazione da parte del RPCT non concerna l’Autorità Giudiziaria ma altre funzioni interne all’amministrazione interessata o enti pubblici o privati diversi.

In simili eventualità, oltre a tenere segreta l’identità del segnalante, il responsabile anticorruzione dovrà selezionare all’interno della segnalazione solo gli esiti delle verifiche effettuate, adoperando “la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante”.

Sotto il profilo della gestione delle segnalazioni, infine, le Linee Guida definiscono una vera e propria procedura.

Essa prevede – innanzi tutto – un modulo denominato “Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs. 165/2001” predisposto da ANAC ed utilizzabile per l’invio delle segnalazioni di illeciti ovvero delle comunicazioni di misure ritorsive.

In secondo luogo, i canali informativi per l’inoltro delle segnalazioni, precisamente la piattaforma informatica ed il protocollo generale naturalmente alternativi tra loro

  1. La prima è raggiungibile sul portale dell’ANAC e consente di effettuare segnalazioni attraverso la compilazione di un form online contenente campi da compilare. La piattaforma rispetta i più elevati standard di sicurezza informatica ed è in grado – mediante un sistema di crittografia dei dati – di proteggere l’identità del segnalante che può essere conosciuta solo dai funzionari dell’Autorità; 
  2. Il secondo metodo, invece, è costituito dall’invio del modulo, mediante il protocollo generale. In questi casi la segnalazione può essere inoltrata mediante posta ordinaria, posta raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna diretta in sede oppure tramite posta elettronica certificata alla casella pec istituzionale dell’Autorità. 

Le Linee Guida appena esaminate rappresentano senza dubbio il frutto di un apprezzabile sforzo condotto dall’ANAC sul tema del whistleblowing nella prospettiva di fornire, per il settore pubblico, una disciplina applicativa il più possibile coerente con lo spirito dell’art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001. 

Sarà a questo punto interessante osservare nel prossimo futuro come i profili operativi della normativa sulle segnalazioni evolveranno con l’evoluzione della disciplina complessiva sul whistleblowing che, come noto, vedrà entro dicembre 2021 l’atteso recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

Scarica le nuove Linee guida ANAC

 

Avv. Adamo Brunetti – CEO In-Compliance.

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