Con la pubblicazione della Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha presentato le “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, insieme alle “Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne“. Queste nuove linee guida hanno sostituito quelle precedenti (Delibera n. 469/2021) e si concentrano sulla disciplina del Whistleblowing, introdotta in Italia dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937.
1. Ambito di Applicazione del D.Lgs. 24/2023
Le nuove disposizioni riguardano sia il settore pubblico che il settore privato. Nel settore pubblico, sono interessati i seguenti soggetti:
- Pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (come le Autorità di sistema Portuale) e quelli di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
- Autorità amministrative indipendenti.
- Enti pubblici economici.
- Società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016, anche se quotate.
- Società in house, anche se quotate.
- Altri enti di diritto privato in controllo pubblico, come associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.
- Organismi di diritto pubblico.
- Concessionari di pubblico servizio.
Nel settore privato, la normativa si applica a soggetti che rispettano i seguenti criteri:
- Hanno avuto una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato nell’ultimo anno.
- Rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea di cui alle parti I.B e II dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.
- Sono inclusi nella cornice applicativa del D.Lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti, se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.
- Sono soggetti al D.Lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.
È importante notare che le nuove disposizioni estendono la tutela anche a enti privati con meno di cinquanta dipendenti, al fine di garantire una maggiore protezione ai segnalanti.
2. Ambito di applicazione Soggettivo: focus sulla figura del facilitatore.
In merito all’aspetto soggettivo, è importante sottolineare i chiarimenti forniti dalle Linee Guida riguardo alla figura del cosiddetto “facilitatore“, una figura introdotta con il D.Lgs. 24/2023. Il facilitatore è definito nell’articolo 2, lettera h) del decreto come una “persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno dello stesso ambiente lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta confidenziale”.
L’ANAC evidenzia che l’uso del termine “assistenza” nella definizione si riferisce a un soggetto che fornisce consulenza o supporto al segnalante, operando nello stesso contesto lavorativo di quest’ultimo. Ciò significa che il facilitatore può essere un collega dell’ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in modo riservato durante il processo di segnalazione.
Inoltre, l’ANAC specifica che un collega che riveste la qualifica di sindacalista può fungere da facilitatore se assiste il segnalante agendo in suo nome senza utilizzare la sigla sindacale. Tuttavia, se il sindacalista assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, non sarà considerato un facilitatore, e si applicheranno invece le disposizioni riguardanti la consultazione dei rappresentanti sindacali e la repressione delle condotte antisindacali, come previsto dalla Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Un aspetto fondamentale da garantire al facilitatore è la riservatezza della sua identità. Questa conclusione è chiaramente desumibile dalla disposizione dell’articolo 2, lettera h) del D.Lgs. 24/2023 che sottolinea che l'”assistenza deve essere mantenuta riservata”.
Quest’interpretazione è perfettamente coerente con l’obiettivo del Decreto Whistleblowing, come sottolineato dall’ANAC nelle pagine 21 delle Linee Guida. Infatti, il legislatore intende promuovere la segnalazione di illeciti garantendo la libertà di espressione del segnalante attraverso l’assistenza di altri soggetti, appunto i facilitatori.
3. Ambito Oggettivo: Violazioni e Segnalazioni
La normativa sul Whistleblowing copre una vasta gamma di violazioni che possono essere segnalate, incluse quelle già previste dalle precedenti leggi italiane e da atti dell’Unione Europea. Le segnalazioni possono riguardare:
- Illeciti civili e amministrativi.
- Condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Illeciti penali e contabili.
- Violazioni del Diritto dell’UE in vari settori, come contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente, sicurezza dei trasporti, tutela della privacy e protezione dei dati personali, e altro ancora.
- Illeciti relativi alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea e al mercato interno europeo, compresi quelli relativi alla concorrenza e alle imposte sulle società.
La vasta gamma di comportamenti che possono essere segnalati ha spinto il legislatore a definire in modo preciso gli illeciti che rientrano nella disciplina del Whistleblowing. D’altro canto, sono escluse le semplici irregolarità, che consistono in comportamenti inappropriati di un funzionario pubblico che, per curare interessi personali o di terzi, prende o contribuisce a decisioni che si discostano dall’imparzialità nell’interesse pubblico. Queste situazioni, sebbene segnalabili in base alle precedenti Linee Guida ANAC n. 469/2021, possono al massimo rappresentare elementi concreti o indicatori che portano il segnalante a ritenere ragionevolmente che una delle violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 (articolo 2, comma 1, lettera b) potrebbe essere commessa.
Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la motivazione sottostante, inclusa nelle nuove disposizioni e in linea con la legge n. 190/2012, è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (articolo 97 Costituzione) e di promuovere la correttezza delle azioni all’interno di enti pubblici o privati, rafforzando i principi di legalità, libertà di iniziativa economica e libera concorrenza, tutelati dall’articolo 41 della Costituzione.
4. Segnalazioni Escluse
Tuttavia, alcune segnalazioni sono escluse dall’applicazione del D.Lgs. 24/2023. Queste includono:
- Contestazioni o richieste legate a interessi personali del segnalante o a questioni individuali di lavoro, come vertenze o discriminazioni tra colleghi.
- Segnalazioni già disciplinate in modo obbligatorio da atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto, anche se non indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.
- Segnalazioni in materia di sicurezza nazionale o aspetti di difesa o sicurezza nazionale, competenze esclusive degli stati membri e non afferenti al diritto dell’UE.
L’obiettivo di queste esclusioni è quello di mantenere la disciplina del Whistleblowing focalizzata su fatti rilevanti per l’interesse pubblico o privato, evitando duplicazioni di tutele e garantendo un adeguato equilibrio tra protezione dei segnalanti e preservazione degli ambiti riservati.
In conclusione, le nuove Linee Guida dell’ANAC rappresentano un passo significativo verso una maggiore trasparenza e tutela dei segnalanti, incoraggiando la divulgazione responsabile di violazioni rilevanti e promuovendo un ambiente di lavoro più etico e corretto nei settori pubblico e privato.
Avv. Angelo Marano